La vicenda nasce dalla crescita del commercio online extra Ue e dall’uso massiccio dei pacchi di basso valore, che per anni hanno beneficiato della franchigia doganale sotto i 150 euro. Nel 2025 le istituzioni europee hanno accelerato la riforma dopo l’aumento delle spedizioni dirette ai consumatori e dei controlli su merci non conformi. L’11 febbraio 2026 il Consiglio ha approvato la cancellazione della franchigia e l’introduzione di un dazio temporaneo da 3 euro per articolo, applicabile dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028. Il 25 giugno l’Adm ha preparato gli operatori italiani con istruzioni operative. Dal 1° luglio è entrato in vigore anche il nuovo chiarimento europeo sui resi, che impedisce di annullare la dichiarazione doganale dopo lo svincolo quando una vendita a distanza viene restituita per ripensamento. Il rimborso resta possibile solo per dazi non dovuti, applicati in eccesso, oppure per merce difettosa o non conforme. Per chi compra non cambia la procedura immediata di acquisto, perché il prelievo è pagato da piattaforme, dichiaranti o rappresentanti doganali, ma per i venditori digitali il reso gratuito diventa più costoso e potrebbe portare a politiche meno generose, finestre più brevi, rimborsi senza restituzione o prezzi ritoccati. In parallelo, i controlli doganali saranno guidati dall’analisi del rischio sui valori dichiarati, sulla corretta classificazione degli articoli, sulla sicurezza dei prodotti e sui tentativi di mascherare vendite ai consumatori come operazioni tra imprese. Sullo sfondo resta anche la stretta fiscale contro frodi Iva, rappresentanti fiscali irregolari, società fantasma e catene di fatture false nel commercio elettronico.

Sintesi
La stretta sui resi dei mini-pacchi extra Ue riguarda le vendite a distanza di prodotti con valore intrinseco non superiore a 150 euro, cioè quelle spedizioni leggere e frequenti che alimentano una parte rilevante del commercio elettronico transfrontaliero. Fino al 30 giugno 2026 queste merci potevano beneficiare della franchigia doganale prevista per i piccoli invii. Dal 1° luglio 2026, invece, l’Unione europea ha introdotto un dazio temporaneo di 3 euro per articolo, destinato a restare in vigore fino al 1° luglio 2028, quando dovrebbe entrare a regime il nuovo sistema doganale europeo. La Commissione ha collegato la misura all’esplosione dei pacchi di basso valore, stimati in quasi 5,9 miliardi nel 2025, e ai risultati dei controlli coordinati su categorie come cosmetici, giocattoli, elettronica e integratori, nei quali oltre il 60% dei prodotti verificati non rispettava gli standard richiesti.

La novità non consiste soltanto nel pagamento dei 3 euro. Il punto decisivo per i resi è che la dichiarazione doganale non può più essere invalidata dopo lo svincolo della merce quando il bene, già immesso in libera pratica, viene rispedito al venditore per semplice ripensamento. In pratica, il pacco può tornare al magazzino da cui era partito, il cliente può riavere il prezzo pagato secondo le condizioni di vendita e il diritto dei consumatori, ma il dazio versato alla dogana resta acquisito. Il Regolamento delegato 2026/1022 ha infatti escluso da questa facilitazione le merci importate in vendite a distanza sotto i 150 euro, mentre la disciplina doganale ordinaria continua a consentire il rimborso solo in casi specifici, come dazio applicato in eccesso, dazio non dovuto, errore, equità, merce difettosa o prodotto non conforme al contratto. Il ripensamento, che nel settore moda è una delle cause più frequenti di restituzione, non rientra in queste ipotesi.

La differenza tra diritto di recesso e rimborso doganale è quindi centrale. Il consumatore conserva la possibilità di recedere da un contratto online entro 14 giorni, senza dover indicare una motivazione, secondo la disciplina italiana sui contratti a distanza. Dal 19 giugno 2026, inoltre, il Codice del consumo prevede anche una funzione digitale di recesso nelle interfacce online, pensata per rendere più semplice l’esercizio di questo diritto. Tutto ciò, però, riguarda il rapporto tra acquirente e venditore. Non trasforma automaticamente il dazio doganale in una somma rimborsabile quando la merce è integra, conforme e viene restituita soltanto perché il cliente ha cambiato idea.
Per capire la portata concreta della misura basta immaginare un abito acquistato su una piattaforma extra Ue, consegnato in pochi giorni, provato, indossato una sera e poi rispedito indietro. Prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, il reso poteva apparire senza costo per tutti, almeno nella percezione del cliente. Ora, invece, il sistema registra comunque un prelievo doganale non recuperabile. La Commissione ha precisato che il dazio non si calcola semplicemente per pacco, ma per articolo dichiarato secondo la classificazione tariffaria. Questo significa che più prodotti correttamente raggruppabili nella stessa riga doganale possono seguire quella logica, mentre articoli di natura diversa generano più applicazioni del prelievo.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cioè l’Adm, aveva già preparato gli operatori italiani con la circolare 17/2026 del 25 giugno, nella quale ha chiarito che, dopo lo svincolo, l’invalidazione della dichiarazione non è ammessa per merci vendute a distanza sotto i 150 euro quando vengono restituite o non ritirate. Le istruzioni operative hanno anche spiegato l’uso delle dichiarazioni H1, H6 e H7, le modalità di indicazione del prelievo, il collegamento con l’IOSS, cioè l’Import One Stop Shop (sportello unico per l’importazione), e la distinzione tra vendite ai consumatori finali e operazioni commerciali ordinarie.
Per l’acquirente finale, almeno nella fase di acquisto, non dovrebbe comparire una richiesta diretta di pagamento alla consegna, perché il soggetto tenuto a versare il dazio è normalmente il dichiarante, il venditore, il soggetto che usa l’IOSS, il rappresentante doganale o l’operatore che presenta la dichiarazione. La Commissione ha sottolineato che la misura non nasce come tassa diretta sul consumatore, ma come prelievo doganale sulle importazioni di basso valore. In concreto, però, il costo può rientrare nei calcoli commerciali delle piattaforme, che potranno assorbirlo nei margini, incorporarlo nei prezzi o irrigidire le condizioni di restituzione.
Le politiche dei grandi operatori si erano già mosse in questa direzione. Temu e Shein, due tra le piattaforme più note nel commercio elettronico extra Ue, indicano nelle proprie condizioni la gratuità del primo reso per ordine entro la finestra prevista, mentre le restituzioni successive possono comportare costi a carico del cliente o trattenute sull’etichetta di reso. La cifra di 4,50 euro per ulteriori etichette viene riportata nelle ricostruzioni operative sulle condizioni applicate da Shein, ma il punto sostanziale è più ampio: un reso che prima era soprattutto un costo logistico ora porta con sé anche una perdita doganale, perché i 3 euro già versati non rientrano se il bene non è difettoso e non è diverso da quanto promesso.
È quindi plausibile che il reso gratuito, finora usato come leva commerciale per superare la diffidenza degli acquirenti, venga rimodulato. Le piattaforme potrebbero ridurre le finestre temporali, aumentare i casi di rimborso senza restituzione quando il valore della merce è basso, imporre soglie minime, differenziare le condizioni tra primo e secondo reso, oppure spingere il consumatore a scegliere con più attenzione taglie e modelli prima dell’ordine. Non si tratta di un divieto di recesso, ma di un cambio economico: il cliente resta tutelato sul piano contrattuale, mentre il venditore perde la possibilità di neutralizzare il dazio quando la vendita, pur conclusa e poi sciolta, non si traduce in un consumo effettivo.
La stessa logica spiega il rafforzamento dei controlli. Con il nuovo dazio, l’analisi del rischio guiderà verifiche documentali e fisiche sui mini-pacchi, usando le banche dati disponibili per individuare valori dichiarati in modo scorretto, descrizioni generiche, articoli classificati male, prodotti insicuri, merci contraffatte o tentativi di elusione. Un fronte delicato riguarda la distinzione tra vendita a distanza al consumatore e B2B, cioè Business to business (commercio tra imprese). Se una spedizione destinata in realtà a un privato viene presentata come operazione commerciale tra operatori, il sistema può perdere gettito e alterare la concorrenza. Per questo l’attenzione doganale non sarà limitata ai 150 euro di soglia, ma riguarderà anche autenticità, sicurezza e correttezza della dichiarazione.
Dal 1° novembre 2026 chi spedisce pacchi economici da Paesi fuori dall’Unione europea verso l’Europa dovrà indicare meglio cosa c’è dentro ogni pacco, usando codici identificativi dei prodotti. In pratica, non basterà più scrivere descrizioni generiche come “accessori”, “vestiti” o “oggetti vari”, ma serviranno informazioni più precise per permettere alla dogana di controllare valore, tipo di merce, sicurezza e tasse dovute. Dal 1° luglio 2028 dovrebbe poi partire un grande sistema informatico doganale europeo, chiamato Data Hub, cioè una banca dati comune tra i Paesi Ue. Servirà a raccogliere e incrociare le informazioni sulle spedizioni, così le dogane potranno controllare meglio i pacchi, individuare frodi, prodotti pericolosi o dichiarazioni false. La “handling fee” sarebbe un’altra piccola tassa o contributo di gestione per coprire i costi amministrativi dei controlli sui pacchi low cost che arrivano da fuori Ue. L’Europa deve ancora decidere importo e tempi precisi, mentre l’Italia aveva già previsto un contributo nazionale da 2 euro su questi pacchi, poi rinviato al 1° ottobre 2026. Il motivo del rinvio è pratico: se l’Italia applicasse una tassa prima o in modo più pesante rispetto ad altri Paesi europei, molti operatori potrebbero scegliere di far arrivare i pacchi in altri scali Ue, come aeroporti o porti stranieri, penalizzando la logistica italiana. In sostanza: l’Europa vuole sapere meglio cosa entra nei pacchi, creare un sistema unico di controllo e far pagare un piccolo contributo per gestire l’enorme mole di spedizioni extra Ue.
La stretta sui pacchi e sui dazi non serve solo a controllare meglio le merci che arrivano da fuori Europa, ma anche a contrastare le furbizie fiscali nel commercio online. L’Iva è una delle imposte più esposte a possibili abusi, soprattutto quando aziende straniere vendono in Italia senza avere una sede nel Paese. In questi casi possono nominare un rappresentante fiscale, cioè un soggetto con sede in Italia che fa da referente davanti al Fisco, presenta dichiarazioni, gestisce gli obblighi Iva e risponde per alcune procedure fiscali legate all’operatore estero. Il problema nasce quando dietro migliaia di partite Iva intestate a soggetti non residenti ci sono attività poco chiare, società fittizie o operatori che vendono, incassano e poi spariscono senza versare quanto dovuto allo Stato. Per questo la riforma ha imposto controlli più rigidi, la prova di avere determinati requisiti e, in alcuni casi, una garanzia economica. Il fatto che siano state chiuse 57.029 partite Iva e che solo 637 rappresentanti fiscali abbiano presentato la documentazione richiesta indica che lo Stato ha avviato una specie di pulizia degli archivi fiscali, eliminando molte posizioni inattive, irregolari o potenzialmente usate per frodi.
Un ulteriore presidio riguarda il Vies, cioè il Vat information exchange system (banca dati per lo scambio di informazioni sulle operazioni intracomunitarie). Gli operatori extra Ue che si avvalgono di rappresentanti fiscali devono prestare una garanzia di almeno 50.000 euro per essere ammessi o restare iscritti, misura che ha portato all’esclusione di migliaia di posizioni non in regola. L’obiettivo è impedire che soggetti evanescenti usino il canale delle vendite online, delle importazioni e degli scambi intracomunitari per incassare imposta, emettere fatture e poi scomparire senza versare nulla all’Erario.
In questa prospettiva si collocano anche strumenti investigativi come Staf, Tax Net Va, cioè Visual analytics (analisi visuale), e Mitra, cioè Missing trader azzerati. Il missing trader (operatore fantasma) è il soggetto che entra in una catena di transazioni, incassa o movimenta l’Iva e poi sparisce, lasciando il debito fiscale allo Stato. Le banche dati, la fattura elettronica e gli applicativi condivisi con la Guardia di Finanza consentono di ricostruire relazioni tra imprese, flussi documentali e catene sospette con maggiore rapidità rispetto al passato. Il dato riportato per il 2025 parla di 69 soggetti individuati nel progetto Mitra e di oltre 291 milioni di euro di imponibile collegato a fatture elettroniche emesse, con procedimenti di cessazione della partita Iva o esclusione dal Vies per quasi tutti i casi esaminati.
La conseguenza complessiva è una doppia trasformazione. Da un lato, l’Europa chiude la stagione dei piccoli pacchi extra Ue entrati senza dazio e prova a riportare sotto controllo un flusso enorme di merci economiche, spesso difficili da verificare. Dall’altro lato, il reso per ripensamento perde la sua neutralità doganale: non è vietato, non elimina il diritto del consumatore e non cancella le garanzie sul prodotto difettoso o non conforme, ma lascia un costo stabile a carico della filiera. Il prezzo finale di questa nuova asimmetria si vedrà nei prossimi mesi, quando le piattaforme dovranno decidere se difendere la comodità del reso facile o trasformarla in un servizio più limitato e meno gratuito.
Immagine realizzata con Ia.

Giornalista pubblicista, ex direttore di una precedente testata e attuale direttore di Mediterranea24.









