Sintesi
La Corte di cassazione ha stabilito con l’ordinanza 5638 depositata il 12 marzo 2026 che il commercialista può essere ritenuto corresponsabile delle violazioni fiscali della società cliente anche quando si limita a trasmettere telematicamente la dichiarazione dei redditi. La decisione nasce da un contenzioso tra un professionista e l’Agenzia delle Entrate e ribalta il precedente orientamento giurisprudenziale che escludeva la responsabilità dei terzi nelle sanzioni delle persone giuridiche. Secondo i Giudici la posizione del consulente tributario comporta un obbligo di controllo sulle scritture contabili e sulla correttezza delle dichiarazioni inviate. Il nuovo indirizzo interpretativo si inserisce in una linea più rigorosa già delineata da recenti sentenze della Cassazione tra il 2024 e il 2025. La pronuncia apre numerosi interrogativi sulle modalità operative dei professionisti, sul compenso per la trasmissione delle dichiarazioni e sui comportamenti da adottare in presenza di irregolarità contabili o fiscali.

Articolo
La responsabilità dei professionisti fiscali si amplia sensibilmente alla luce di una recente decisione della Corte di cassazione. Con l’ordinanza 5638 depositata il 12 marzo 2026 i Giudici hanno affermato un principio destinato a incidere profondamente sull’attività dei commercialisti, stabilendo che il consulente può concorrere nelle violazioni tributarie della società cliente anche quando si limita alla trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi.

La vicenda nasce da un contenzioso tra un professionista e la Agenzia delle Entrate, l’ente pubblico responsabile dell’amministrazione fiscale italiana. Il commercialista era stato sanzionato con l’accusa di aver partecipato alle irregolarità tributarie commesse dalla società assistita. Il professionista aveva impugnato il provvedimento sostenendo che le sanzioni amministrative legate al rapporto fiscale spettano esclusivamente alla persona giuridica, richiamando l’articolo 7 del decreto-legge 269 del 2003, normativa che disciplina il sistema delle sanzioni tributarie per le società. Secondo la sua difesa il ruolo svolto era stato meramente tecnico, limitato alla trasmissione elettronica della dichiarazione già predisposta dalla società cliente.

Nei primi due gradi di giudizio le argomentazioni del commercialista erano state accolte. I Giudici di merito avevano infatti richiamato un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il professionista non risponde delle violazioni fiscali commesse dalla società di capitali assistita, poiché l’articolo 7 del decreto-legge 269/2003 escluderebbe la responsabilità dei terzi per le sanzioni applicate alle persone giuridiche.
Questo indirizzo era stato confermato per anni da numerose pronunce della Corte di cassazione, tra cui le sentenze 5924 del 2017, 25284 del 2017, 10975 del 2019, 9448 del 2020, 24805 del 2021 e 13232 del 2022. In base a tale interpretazione la responsabilità per le violazioni tributarie delle società restava circoscritta agli organi interni dell’ente, escludendo il coinvolgimento dei consulenti esterni.
A partire dal 2024, tuttavia, l’orientamento della giurisprudenza ha iniziato a mutare. Alcune decisioni della Cassazione, in particolare le sentenze 20697 del 2024 e 21092 del 2024, seguite dalla pronuncia 7948 del 2025, hanno affermato un principio differente. Secondo questa nuova interpretazione la norma che attribuisce le sanzioni alla persona giuridica tutela soltanto i soggetti che operano all’interno della struttura societaria e non esclude la responsabilità dei professionisti esterni quando ricorre il concorso di persone nell’illecito tributario.
Un ulteriore passaggio di questo percorso interpretativo è rappresentato dalla sentenza 23229 del 2024, nella quale la Corte aveva limitato la responsabilità dei soggetti estranei alla società ai casi in cui fosse dimostrato un vantaggio personale ulteriore rispetto al compenso professionale. L’ordinanza 5638 del 2025 segna però un ulteriore irrigidimento dell’orientamento giurisprudenziale. Secondo i Giudici il concorso di persone nell’illecito fiscale può configurarsi anche quando il commercialista non compie direttamente l’azione illecita ma realizza comportamenti o omissioni che rendono possibile o facilitano la violazione tributaria.
In questo contesto la semplice attività di invio telematico della dichiarazione dei redditi può diventare rilevante sul piano della responsabilità professionale. La Corte ha infatti sottolineato che il consulente tributario, soprattutto quando è incaricato anche della tenuta delle scritture contabili della società, ha l’obbligo di controllare la coerenza tra le registrazioni contabili e il contenuto delle dichiarazioni trasmesse, verificando inoltre che tali documenti siano conformi alla normativa fiscale vigente.
Dalla pronuncia non emergono tutti i dettagli probatori relativi alla posizione del professionista coinvolto nel caso concreto. Tuttavia il principio espresso dalla Corte lascia intendere che la responsabilità potrebbe configurarsi anche in assenza di una condotta attiva o di un ruolo diretto nella predisposizione della dichiarazione fiscale. La semplice omissione di controllo potrebbe quindi essere sufficiente a integrare il concorso nell’illecito tributario.
Questo nuovo orientamento giurisprudenziale apre numerosi interrogativi sul piano operativo e professionale. In primo luogo si pone il problema del compenso richiesto per l’invio telematico delle dichiarazioni, attività che alla luce della decisione della Cassazione implica ora una verifica preventiva della correttezza dei dati contabili e fiscali.
Un ulteriore nodo riguarda il comportamento da adottare quando il commercialista rileva irregolarità nei documenti forniti dal cliente. Non è ancora chiaro se il professionista debba limitarsi a segnalare l’anomalia oppure se debba rifiutarsi di trasmettere la dichiarazione fino alla correzione dei dati. Alcuni interpreti ritengono che possa emergere un vero e proprio obbligo di astensione, mentre altri ipotizzano che il consulente debba intervenire modificando la dichiarazione anche in assenza di accordo con il cliente.
Infine la questione più delicata riguarda il perimetro della responsabilità professionale. Se la responsabilità nasce dal mancato controllo della dichiarazione fiscale, il commercialista potrebbe teoricamente essere chiamato a rispondere di qualunque contestazione tributaria sollevata nei confronti della società assistita. Un rischio che potrebbe incidere significativamente sull’organizzazione degli studi professionali e sul rapporto fiduciario tra consulente e cliente.
Negli ultimi mesi diverse organizzazioni di categoria hanno espresso preoccupazione per questa evoluzione giurisprudenziale. Esponenti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, organismo rappresentativo della professione, hanno sottolineato in varie dichiarazioni pubbliche la necessità di chiarire i confini della responsabilità dei consulenti fiscali e di evitare che il professionista venga trasformato in un controllore dell’amministrazione finanziaria. Il dibattito giuridico rimane quindi aperto. La decisione della Cassazione segna un passaggio significativo nella disciplina della responsabilità tributaria dei consulenti e potrebbe produrre effetti rilevanti sia sul piano giurisprudenziale sia su quello normativo, soprattutto se il legislatore dovesse intervenire per definire con maggiore precisione il ruolo e gli obblighi dei professionisti nella gestione delle dichiarazioni fiscali delle società.

Giornalista pubblicista, ex direttore di una precedente testata e attuale direttore di Mediterranea24.









