Sintesi
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10586/2026 ha stabilito che la responsabilità della scuola per gli infortuni degli studenti non è automatica ma va valutata caso per caso. La decisione nasce da un incidente avvenuto durante una lezione di educazione fisica in cui uno studente si è ferito a un occhio. I Giudici hanno accertato che il docente era presente e che l’alunno si era allontanato senza autorizzazione assumendo una condotta imprudente. La Suprema Corte ha quindi escluso la responsabilità della scuola ribadendo che l’obbligo di vigilanza non implica un controllo assoluto. La pronuncia sottolinea il ruolo condiviso tra istituzioni scolastiche, studenti e famiglie nella prevenzione dei rischi.

Articolo
La Corte di Cassazione (organo giurisdizionale di vertice dell’ordinamento italiano) con la recente sentenza n. 10586/2026 è intervenuta in materia di responsabilità scolastica, precisando che non può essere riconosciuta in modo automatico la colpa dell’istituto per gli incidenti che coinvolgono gli studenti durante l’orario di lezione. I Giudici hanno ribadito la necessità di un accertamento concreto delle circostanze e della verifica dell’adempimento degli obblighi di vigilanza da parte del personale docente.

La vicenda trae origine da un episodio verificatosi durante una lezione di educazione fisica, nel corso del quale uno studente ha riportato una lesione all’occhio mentre si trovava in palestra utilizzando un’asta metallica. Secondo la ricostruzione iniziale fornita dal giovane, l’insegnante sarebbe stato assente al momento dell’incidente, circostanza sulla quale si fondava la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’istruttoria processuale ha però delineato un quadro differente. Le testimonianze raccolte hanno confermato la presenza del docente durante lo svolgimento della lezione e hanno evidenziato come lo studente si fosse allontanato autonomamente dal gruppo senza autorizzazione, assumendo un comportamento imprudente e non prevedibile. Questo elemento ha inciso in maniera determinante sulla valutazione della responsabilità.
La Suprema Corte ha pertanto respinto il ricorso, chiarendo che l’obbligo di vigilanza gravante sulla scuola non equivale a un controllo continuo e assoluto su ogni azione degli alunni. L’istituzione scolastica deve dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per prevenire situazioni di pericolo, ma non può essere ritenuta responsabile quando l’evento dannoso deriva da un’iniziativa autonoma, eccezionale e imprevedibile dello studente. Nel caso specifico, è stato inoltre accertato che l’insegnante non avrebbe potuto percepire tempestivamente quanto stava accadendo, anche a causa della visuale parzialmente limitata dalla presenza degli altri studenti presenti in palestra. Tale circostanza è stata ritenuta decisiva per escludere qualsiasi profilo di colpa a carico del docente.
La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata in tema di responsabilità civile scolastica, richiamando implicitamente i principi di cui all’articolo 2048 del Codice civile, che disciplina la responsabilità dei precettori e dei maestri d’arte, e rafforza un orientamento secondo cui la vigilanza deve essere adeguata ma non assoluta. Il messaggio che emerge dalla decisione è chiaro: la sicurezza negli ambienti scolastici rappresenta un dovere condiviso che coinvolge non solo le istituzioni, ma anche il comportamento responsabile degli studenti e il ruolo educativo delle famiglie. Le scuole sono invitate a organizzare sistemi di controllo realistici ed efficaci, mentre agli studenti è richiesto il rispetto delle regole e l’adozione di condotte prudenti durante le attività quotidiane.

Giornalista pubblicista, ex direttore di una precedente testata e attuale direttore di Mediterranea24.









