Caso Chimirri: la Consulta amplia i diritti delle vittime e rimette in discussione l’archiviazione

La sentenza n. 132/2026 ha riconosciuto alla persona offesa, dopo l’opposizione all’archiviazione e l'appello a Catanzaro, la facoltà di ricusare il giudice chiamato a decidere

Sintesi

Il 7 ottobre 2024 Francesco Chimirri, pizzaiolo di 44 anni, è morto nel quartiere Lampanaro di Crotone dopo essere stato colpito da un proiettile esploso dal vice ispettore Giuseppe Sortino durante una violenta colluttazione originata da precedenti incidenti stradali. Il 3 dicembre 2024 la GIP incaricata delle misure cautelari nei confronti di 4 familiari della vittima ha descritto lo sparo come un estremo atto di autodifesa. I parenti hanno quindi chiesto di ricusare la stessa Magistrata, successivamente designata per valutare l’opposizione alla richiesta di archiviazione. Il 13 giugno 2025 la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato l’istanza inammissibile poiché la persona offesa non era considerata parte processuale. Il 28 luglio 2025 l’indagine nei confronti dell’agente è stata archiviata per legittima difesa. Il 21 ottobre 2025 la Cassazione ha sospeso il giudizio e ha sottoposto la questione alla Consulta. La decisione è stata assunta il 20 maggio 2026 e depositata il 21 luglio, riconoscendo alla persona offesa opponente il diritto di verificare l’imparzialità del giudice. Adesso la Suprema Corte dovrà riprendere l’esame del ricorso e stabilire le conseguenze sul procedimento, senza che la sentenza costituzionale abbia prodotto da sola l’annullamento dell’archiviazione.

Articolo

La vicenda ha avuto origine nel pomeriggio del 7 ottobre 2024 a Crotone (in Calabria). Francesco Chimirri (pizzaiolo di Isola Capo Rizzuto e personaggio conosciuto sulle piattaforme sociali), all’epoca 44enne, viaggiava su un’automobile che, secondo la prima ricostruzione comunicata dalla Procura, era rimasta coinvolta in alcuni urti stradali e si era poi allontanata. Giuseppe Sortino (vice ispettore della Polizia di Stato, indicato dalle fonti dell’epoca come 37enne), in abiti civili, aveva seguito la vettura fino a Lampanaro (quartiere periferico della città), dove era scoppiato uno scontro fisico. Durante la colluttazione era partito il proiettile che aveva raggiunto mortalmente il pizzaiolo. Anche l’agente aveva riportato gravi lesioni dopo essere stato aggredito da alcuni familiari accorsi sul luogo. La precisa successione delle azioni, la direzione dello sparo e le condizioni nelle quali era stata usata l’arma sono state oggetto di accertamenti e di ricostruzioni contrapposte.

Il Magistrato inquirente aveva inizialmente iscritto il poliziotto nel registro degli indagati per omicidio. Parallelamente erano stati aperti procedimenti nei confronti del figlio, del padre e di 2 fratelli della vittima per l’aggressione subita dal funzionario. Il 3 dicembre 2024 Elisa Marchetto (Giudice per le indagini preliminari del Tribunale cittadino) aveva disposto misure cautelari nei confronti dei 4 congiunti, descrivendo nella motivazione la condotta dell’agente come un “estremo atto di autodifesa” e distinguendo quanto accaduto prima e dopo il colpo mortale. Il Tribunale del riesame aveva successivamente sostituito la detenzione in carcere con gli arresti domiciliari e aveva diversificato le contestazioni attribuite ai singoli indagati.

Il procedimento contro i familiari aveva seguito un percorso autonomo. Il 13 maggio 2025 i 4 imputati avevano concordato pene comprese tra 1 anno e 4 mesi e 4 anni, in relazione alle diverse accuse contestate. L’esito di quel giudizio non aveva però risolto la distinta questione relativa alla legittimità dello sparo, rimasta al centro dell’indagine nei confronti del vice ispettore.

Quando la Procura della Repubblica aveva chiesto di archiviare l’accusa di omicidio, sostenendo la sussistenza della legittima difesa, i familiari avevano presentato opposizione e domandato ulteriori approfondimenti investigativi. Saputo che la decisione sarebbe stata affidata alla medesima GIP già intervenuta nell’ordinanza cautelare, avevano depositato una dichiarazione di ricusazione, contestandone non la correttezza personale, ma l’apparenza di imparzialità oggettiva. Secondo la difesa, le espressioni utilizzate nel precedente provvedimento avrebbero anticipato una valutazione completa sulla dinamica e sulla giustificazione della condotta dell’indagato.

Il 13 giugno 2025 la Corte d’appello di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile la domanda senza esaminarne il fondamento. La decisione si basava sull’interpretazione fino ad allora consolidata dell’articolo 37 del CPP (codice di procedura penale), secondo la quale la ricusazione poteva essere proposta soltanto dalle “parti”. In sostanza, la Corte d’appello di Catanzaro non ha valutato se la richiesta contro il giudice fosse fondata oppure no. L’ha respinta subito per un motivo formale: secondo la legge interpretata fino a quel momento, soltanto chi era già “parte” del processo poteva chiedere la ricusazione del giudice. I familiari della vittima, durante le indagini, erano invece considerati soltanto persone offese e non ancora parti processuali. Avrebbero acquisito tale qualifica solo costituendosi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni.

Nonostante il ricorso pendente, il 28 luglio 2025 la Giudice aveva accolto la richiesta della Procura e aveva archiviato il fascicolo nei confronti dell’agente, riconoscendo la legittima difesa. Gli avvocati Tiziano Saporito e Andrea Filici (difensori dei congiunti di Chimirri) avevano intanto impugnato davanti alla Corte di cassazione l’ordinanza che aveva escluso la loro legittimazione a ricusare il magistrato. Gregorio Viscomi è stato indicato da alcune ricostruzioni locali tra gli ulteriori legali della famiglia, mentre le fonti istituzionali e le notizie di stampa attribuiscono formalmente ai primi 2 l’iniziativa giunta davanti ai Giudici costituzionali.

La Prima sezione penale della Suprema Corte, con ordinanza del 21 ottobre 2025, aveva ritenuto rilevante il dubbio e aveva sospeso il giudizio. I Magistrati avevano osservato che l’offeso, pur non essendo ancora parte in senso tecnico, può opporsi alla richiesta di archiviazione, proporre nuove attività investigative e partecipare all’udienza camerale. Appariva pertanto irragionevole permettergli di discutere la prosecuzione delle indagini, ma impedirgli di contestare l’eventuale mancanza di terzietà del giudice incaricato di decidere. Il procedimento costituzionale era stato iscritto al numero 239 del registro ordinanze del 2025.

La questione si inserisce nell’evoluzione della posizione riconosciuta alla vittima nel processo penale. Il codice approvato nel 1988 la qualificava già come soggetto titolare di specifiche facoltà, successivamente ampliate attraverso la normativa europea sulla protezione delle vittime, il decreto legislativo n. 212 del 2015 e la riforma introdotta dalla legge n. 134 del 2021 e dal decreto legislativo n. 150 del 2022. La giurisprudenza costituzionale più recente aveva inoltre chiarito che la garanzia del giudice terzo opera anche nella fase dell’archiviazione e che l’opposizione permette alla persona offesa di controllare l’operato del Pubblico ministero, segnalare eventuali lacune e chiedere la prosecuzione degli accertamenti.

Con la sentenza n. 132 del 2026, decisa a Roma il 20 maggio e depositata il 21 luglio, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 37 nella parte in cui non consentiva alla persona offesa, dopo avere presentato opposizione, di ricusare il GIP chiamato a svolgere l’udienza sull’archiviazione. La pronuncia non attribuisce quindi a ogni vittima un potere generale di ricusazione in qualunque fase, ma interviene nella specifica situazione in cui l’offeso ha attivato il contraddittorio contro la chiusura dell’inchiesta.

Il parametro decisivo è stato l’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, che impone lo svolgimento di ogni processo davanti a un giudice terzo e imparziale. Il redattore Filippo Patroni Griffi (giudice della Consulta ed ex presidente del Consiglio di Stato) ha sottolineato che sarebbe incongruo riconoscere alla vittima il diritto di discutere l’archiviazione e, contemporaneamente, privarla degli strumenti per verificare la neutralità di chi deve pronunciarsi. La decisione ha ritenuto assorbite le ulteriori questioni sollevate in relazione agli articoli 38 e 409 del codice e alla CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo).

Gli stessi difensori hanno riferito che la vicenda è stata portata anche davanti alla Corte EDU (Corte europea dei diritti dell’uomo), con sede a Strasburgo (città della Francia nord-orientale), lamentando la presunta ineffettività delle indagini e la carenza di imparzialità oggettiva. Tale percorso sovranazionale rimane distinto dal giudizio costituzionale italiano e non va confuso con la decisione appena depositata.

Il fascicolo dovrà ora tornare alla Cassazione, che riprenderà il ricorso contro l’ordinanza del 13 giugno 2025. La Suprema Corte dovrà applicare la nuova regola costituzionale e stabilire se annullare la decisione che aveva dichiarato inammissibile la ricusazione. In caso di annullamento, la Corte d’appello potrebbe essere chiamata a verificare l’ammissibilità formale e il fondamento concreto della contestazione rivolta alla giudice. Soltanto qualora la ricusazione venisse effettivamente accolta si porrebbe il problema della sorte degli atti successivamente compiuti, compreso il decreto di archiviazione. Questa conclusione costituisce una valutazione del possibile sviluppo processuale e non un esito già disposto dalla Consulta.

L’articolo 42 del codice stabilisce infatti che il provvedimento di accoglimento deve precisare se e in quale misura gli atti già adottati dal magistrato ricusato conservino efficacia. La sentenza n. 132 non ha pertanto dichiarato colpevole il poliziotto, non ha escluso la legittima difesa e non ha direttamente riaperto l’indagine. Ha eliminato l’ostacolo normativo che impediva ai familiari di chiedere un controllo effettivo sull’imparzialità del giudice incaricato di valutare la loro opposizione.