Arma personale fuori servizio. Il Viminale chiarisce l’operatività immediata

Con una circolare applicativa del 2026, il Ministero dell’Interno precisa che gli agenti di pubblica sicurezza possono acquistare e portare fuori servizio un’arma comune diversa da quella d’ordinanza. Obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 38 TULPS per garantire la tracciabilità nel CED interforze

Sintesi

Il decreto legge n. 48 dell’11 aprile 2025, convertito nella legge n. 80 del 9 giugno 2025, ha introdotto la facoltà per gli agenti di pubblica sicurezza di portare fuori servizio un’arma personale diversa da quella d’ordinanza, generando dubbi sull’immediata efficacia della norma in assenza dei regolamenti attuativi. Una successiva circolare del Ministero dell’Interno di febbraio dell’anno in corso, ha chiarito che il comma 1 dell’art. 28 è subito applicabile, estendendo la disciplina anche agli agenti di Ps delle Polizie locali riconosciuti dal Prefetto, nel rispetto dei limiti territoriali già previsti dall’ordinamento. L’acquisto può avvenire esibendo il tesserino di servizio, ma resta necessario comunicare la detenzione dell’arma ai sensi dell’art. 38 del TULPS per l’inserimento nel CED interforze e garantire la tracciabilità. La circolare estende la qualifica di agente di pubblica sicurezza ex art. 28 anche agli agenti di polizia locale, purché autorizzati dal prefetto e dotati di arma d’ordinanza.

Articolo

L’11 aprile 2025 è stato emanato il decreto legge n. 48, successivamente convertito con modificazioni nella legge n. 80 del 9 giugno 2025. Tra le disposizioni più discusse figura l’art. 28, che al comma 1 riconosce agli agenti di pubblica sicurezza la possibilità di portare fuori servizio un’arma comune da sparo diversa da quella d’ordinanza, anche caratterizzata da maggiore occultabilità rispetto all’arma in dotazione. Il comma 2 demanda però a successivi regolamenti attuativi la disciplina di dettaglio, generando incertezza applicativa tra operatori e rivenditori autorizzati.

Per sciogliere tale ambiguità, il Ministero dell’Interno ha diffuso una circolare interpretativa prot. n. 0007214 del 5 febbraio 2026, con la quale ha affermato che, “nelle more dell’intervento regolamentare e fatti salvi ulteriori sviluppi normativi, si ritiene di poter riconoscere l’immediata applicabilità del comma 1 dell’art. 28”. In altri termini, l’amministrazione ha ritenuto la norma già efficace e operativa, pur in assenza dei regolamenti secondari, valorizzando elementi di natura formale e funzionale che depongono per la sua diretta esecutività.

La circolare interviene anche sulla definizione soggettiva di agente di pubblica sicurezza. Il campo di applicazione dell’art. 28 non riguarda esclusivamente gli appartenenti alle Forze di polizia statali, ma comprende anche gli agenti di Ps dei corpi e servizi di polizia locale, purché riconosciuti dal prefetto e dotati dell’arma d’ordinanza secondo la normativa vigente. Tale estensione non introduce un ampliamento delle competenze territoriali già delineate dall’ordinamento. Come precisato dal Ministero, per la polizia locale la qualifica di agente di pubblica sicurezza, le relative funzioni e il porto dell’arma anche fuori servizio restano ancorati al territorio dell’ente di appartenenza, salvo missioni, operazioni o servizi esterni svolti armati nei casi consentiti dalla legge. La disposizione non assume quindi carattere innovativo sotto il profilo dell’ambito di operatività, ma si limita a consentire il porto senza licenza di un’arma ai sensi dell’art. 42 del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), diversa da quella in dotazione, per esigenze di autodifesa e tutela della collettività.

Sotto il profilo procedurale, la circolare chiarisce che l’acquisto dell’arma personale può avvenire mediante esibizione della tessera di riconoscimento attestante lo status che legittima l’applicazione dello speciale regime in materia di armi. Si tratta di una modalità semplificata che consente all’agente di perfezionare l’acquisto senza richiedere un autonomo titolo di porto d’armi, in ragione della qualifica rivestita.

Resta tuttavia fermo l’obbligo di assicurare la tracciabilità delle armi immesse in circolazione. Il Ministero ha ritenuto “quanto mai opportuno” che la materiale disponibilità dell’arma acquistata ai sensi dell’art. 28 venga comunicata secondo le modalità previste dall’art. 38 del TULPS, disposizione che disciplina la denuncia di detenzione di armi e munizioni all’autorità di pubblica sicurezza. Tale comunicazione consente l’inserimento dei dati nel CED interforze, ossia il Centro elaborazione dati condiviso tra le forze di polizia, garantendo così il monitoraggio informativo e la tracciabilità amministrativa.

La sequenza normativa e amministrativa si sviluppa dall’adozione del DL 48/2025, alla sua conversione nella legge 80/2025, fino all’intervento interpretativo del Viminale che ha riconosciuto l’efficacia immediata della facoltà prevista dal comma 1 dell’art. 28. Il quadro risultante conferma la possibilità per gli agenti di pubblica sicurezza, inclusi quelli della polizia locale nei limiti territoriali già vigenti, di acquistare e portare fuori servizio un’arma personale diversa da quella d’ordinanza, con obbligo di denuncia ai fini della registrazione nel sistema informativo interforze.